LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 15
 (Obblighi del titolare)
1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:
a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 ;
b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;
c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.
c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
(1)
2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 15/2021