LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 11
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:
a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;
b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;
c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.
1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.
2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017