LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 105
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56 bis, 57, 62, comma 1, lettera a), da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1 bis e 1 ter, da 92 bis a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);
k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);
l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);
q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);
r) l' articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
u) l' articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
z) l' articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
aa) l' articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);
bb) l' articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);
cc) l' articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);
dd) l' articolo 2, comma 89 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);
ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
ff) l' articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11, comma 2, sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 2/2002 ;
c) l'articolo 8, commi 138, 139, 140 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
e) gli articoli 44, comma 1 e 45 della legge regionale 26/2012 ;
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 63, 61, 68 e 69, sono abrogati:

a) gli articoli 111, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 170 della legge regionale 2/2002 ;
c) l' articolo 6, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003 );
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l' articolo 54 della legge regionale 2/2002.
6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
b) l'articolo 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale 27/2014 ;
6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002 ;
b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013 ;
(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017
2Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017