LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 69 nonies
 (Punti di sosta e di ristoro)
1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.