LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 47
 (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 46, comma 5.
2. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984 .
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 46 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.