LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 40
 (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)
1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.
2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.