LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 33
 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:
a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
d) spazi destinati al pernottamento;
e) servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
g) attrezzature per il pronto soccorso;
h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;
i) un numero adeguato di estintori;
J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.
4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:
a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;
b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;
c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.
5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:
a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;
b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;
c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.
6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017