LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

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Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1.
La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell' articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa popolare).

2.
Per le finalità di cui alla presente legge le Province del Friuli Venezia Giulia sono soppresse a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 2
 (Procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze)
1.
Il procedimento volto alla soppressione delle Province consiste nel trasferimento delle funzioni di cui al Capo II e nella gestione stralcio liquidatoria di cui al Capo IV, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della presente legge;
b) subentro degli enti, destinatari delle funzioni provinciali a essi trasferite ai sensi della presente legge, nella titolarità dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio di tali funzioni;
c) liquidazione dei beni e delle risorse non rientranti nel Piano di subentro di cui all'articolo 7.
2.
Il procedimento per la soppressione delle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato l'1 gennaio 2017 e si conclude entro il 31 ottobre 2017.

(1)
3.
Il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle di cui al comma 2 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude secondo le previsioni di cui all'articolo 10. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il mandato si intende scaduto decorsi cinque anni dalla data delle ultime elezioni.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all' articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.
5.
La Giunta regionale nomina il Commissario liquidatore delle Province, d'ora in avanti Commissario, con le decorrenze e le durate previste dai commi 2 e 3 per il procedimento di soppressione di cui al comma 1. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità del Commissario e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico degli enti commissariati.

6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 18, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 29, L. R. 31/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 46, L. R. 44/2017
4Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 10, comma 70, L. R. 45/2017