LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 8
 (Piano di liquidazione)
1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall' articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016 ; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;
b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;
c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;
d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014 .
3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.
3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.
3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.
3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.
3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.
4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), i trasferimenti di cui al presente articolo hanno effetto dall'1 ottobre 2017, data da cui ha effetto la soppressione delle Province.
6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 2 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
5Comma 3 quater aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
7Comma 3 sexies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
8Comma 3 septies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017