LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 46 bis
 (Funzioni onorifiche delle Province)
1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/2017