LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 45
 (Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)
1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.
1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale.
2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 26, L. R. 31/2017