LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 5
 (Programmazione dell'attività dell'Ente)
1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 48, L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
3Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 19/2021
4Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
5Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
6Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021