LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 14
 (Dotazione finanziaria dell'Ente)
1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:
a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;
b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;
c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;
e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;
g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;
h) il ricavato da biglietti di ingresso;
i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.
(1)
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 13/2023