LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 8
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo e la programmazione triennale di cui all'articolo 5 e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
c bis) determina l'entità e le modalità di riscossione dei contributi che l'Ente può stabilire per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
g)
adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19;

h) partecipa alle sedute del Comitato di cui all'articolo 10 e della Commissione speciale di cui all'articolo 11.
h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.
2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 49, L. R. 14/2016
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 13/2023