LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell'ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), contribuisce a promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.
2. Con la presente legge, in particolare:
a) si attuano l' articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
b) sono definite le modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
c) è integrata la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014 , definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
3. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle definizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).