LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2016
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 32
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.
4. La disciplina di cui all'allegato E, riferito all' articolo 109, comma 2, della legge regionale 29/2005 continua a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).