LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2016
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 21
1. All' articolo 80 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << articoli 5, 6, 7 e 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 5, 6 e 7 >> e dopo le parole << 10.000 euro. >> sono aggiunte le seguenti: << La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività. >>;

b)
al comma 2, primo periodo, dopo le parole << 12, comma 1, >> sono inserite le seguenti: << 14 bis >> e le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a segnalazione certificata di inizio attività, >> sono soppresse;

c)
al comma 2, secondo periodo, le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, >> sono soppresse;

d)
al comma 2, quarto periodo, le parole << di cui sopra >> sono sostituite dalle seguenti: << da 5.000 euro a 15.000 euro >>;

e)
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
<< 13 bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.>>.