LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2016
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 22
1. All' articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.>>.