LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II
 DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO
CAPO I
 ALBO DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO
Art. 2
 (Istituzione e gestione dell'Albo)
1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
Note:
1Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 giugno 2017, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2017
4Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 15/2017.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 37/2017
6Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 novembre 2018, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. g), L.R. 44/2017.
7Il ruolo di cui al presente articolo è operativo dall'1 maggio 2019, come disposto dall'art. 56, c. 3, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. b), L.R. 22/2018.
8Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
9L'albo del presente articolo è attivito dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 56, c. 3 , L.R. 18/2016, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. z.1), L.R. 26/2018.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2017
3La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017
6Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 2), L. R. 44/2017
7La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2018
10La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
11Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
CAPO II
 ACCESSO, FORMAZIONE, INCARICHI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 , per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 30 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:
a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;
b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;
c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 14, L. R. 44/2017
5La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2018
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 8 bis
 (Mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni)
1. In materia di mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni di personale dirigente del Comparto unico, trovano applicazione, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 23, 24, 27 e 28.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018
Art. 8 ter
 (Procedimenti disciplinari e contenzioso)
1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contezioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2018
Art. 10
 (Durata e revoca degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.
2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 26/2018
6Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 26/2018
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 6 abrogato da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2017
3La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
4Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
5La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
6La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
7Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
4La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
5La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
6Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 26/2018