LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 ter
 (Procedimenti disciplinari e contenzioso)
1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contezioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018