LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37
 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.
3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell' articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 12/2018
3Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 8/2022