Art. 28
(Distacco di personale e utilizzo con convenzioni)
1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale, con il consenso del medesimo, presso altre amministrazioni del Comparto unico o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.
1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.
2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.
3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico o da altre amministrazioni pubbliche per periodi predeterminati, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge, nonché da parte di altre amministrazioni pubbliche.
4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2018
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 12/2018
5Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 12/2018
6Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 12/2018
7Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 26/2018
8Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 26, L. R. 13/2021
9Parole aggiunte al comma 3 da art. 178, comma 1, L. R. 3/2024
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.