LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 24
 (Mobilità intercompartimentale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego.
1 bis. L'inquadramento definitivo del personale trasferito verso le amministrazioni del Comparto unico avviene in relazione alla posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza, ancorché in data successiva a quella del trasferimento, a seguito di attribuzione di progressione economica o di sottoscrizione di contratti collettivi afferenti la tornata contrattuale in cui ricade la data del trasferimento medesimo. In sede di prima applicazione, si fa riferimento al CCRL per il triennio 2022-2024 limitatamente ai trasferimenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.
2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti criteri e procedure coerenti con i principi in materia di cui al decreto legislativo 165/2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 30, lettera a), L. R. 7/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 30, lettera b), L. R. 7/2024
4Comma 2 sostituito da art. 9, comma 30, lettera c), L. R. 7/2024