LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20 ter
 (Contratto formazione lavoro)
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, per l'individuazione su base territoriale regionale, in relazione alla sede universitaria, salvo il caso di corsi non presenti nelle facoltà del territorio, di studenti universitari di età inferiore a 24 anni che abbiano sostenuto tutti gli esami ovvero conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26 e tenuto conto della convenzione di cui al successivo comma 3, che prevedono una prova scritta, la valutazione della media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Le amministrazioni del Comparto unico definiscono i contenuti delle convenzioni non onerose da stipulare con le istituzioni universitarie legalmente riconosciute per l'individuazione dei giovani studenti da avviare al progetto del contratto di formazione e lavoro e per la delineazione del percorso formativo che gli stessi espleteranno durante il contratto di formazione e lavoro. Le convenzioni stabiliscono:
a) gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente articolo si propongono di accrescere;
b) la struttura organizzativa all'interno della quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale;
c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
d) la formazione <<sul campo>> a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente articolo;
e) la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua minoritaria prevista.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del CCRL del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che i lavoratori abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e di una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dal comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 28, L. R. 7/2024