LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20 bis
 (Apprendistato)
1. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato denominato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati, anche individuati su base territoriale, che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d'età, a copertura dei posti vacanti in organico.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze di tirocinio o professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di apprendistato di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che vi sia una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi del medesimo comma 1.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
5. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono l'oggetto della formazione utile alla valorizzazione e all'accrescimento delle competenze inerenti all'ufficio in cui il dipendente sarà collocato e il monte ore della formazione medesima, incluso nell'orario di lavoro.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 7/2024