LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18
 (Ambito di attività dell'Ufficio unico)
1. L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;
e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;
f)   ( ABROGATA )
g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite.
1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.
2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.
3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.
Note:
1La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018
4Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018
5Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018
6Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022