Art. 17
(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)
2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.
3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all' articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.
Note:
1L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dall'1 marzo 2017, come disposto dall'art. 56, c. 10, L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera d), L. R. 9/2017
4Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
5Comma 3 interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 37/2017
6Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
7Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
8Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
9Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 20/2018
10Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 26/2018
11Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 26/2018
12Lettera b) del comma 3 ter sostituita da art. 3, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 26/2018
13Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 1, lettera j), numero 4), L. R. 26/2018
14Rubrica dell'articolo sostituita da art. 107, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
15Parole sostituite al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 9/2020
17Comma 3 bis abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
18Comma 3 ter abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
19Comma 3 quater abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022