LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Durata e revoca degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.
2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 26/2018
6Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 26/2018