LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 55
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:
a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:
1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;
2) del numero di procedimenti seguiti dell'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;
3)   ( ABROGATO )
4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;
5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;
c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;
d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;
e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.
(2)
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018