LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/12/2016
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
340.01 - Sport

Art. 8
  (Modifica all'articolo 4, comma 42, della legge regionale 34/2015)
1.
Alla lettera f) del comma 42 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << 100.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 125.000 euro >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 42, lettera f), della legge regionale 34/2015 , come modificata dal comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.