LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/2016
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
340.01 - Sport

Art. 4
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica >> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica >>.

2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole << la gestione di centri di divulgazione >> sono sostituite dalle seguenti: << le iniziative e le attività di centri di divulgazione >>.

3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.
1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.>>.

5.
I commi 5 e 6 dell' articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.