LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/2016
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
340.01 - Sport

Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole << concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica >> sono sostituite dalle seguenti: << proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione >>;

b)
al comma 3 dell'articolo 12 le parole << non routinaria nel territorio regionale, >> sono soppresse;

c)
al comma 2 dell'articolo 29 le parole << dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 >> sono sostituite dalle seguenti: << dagli articoli 13 e 21 >>;

d)
il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
<<3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.>>.