LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/2016
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
340.01 - Sport

Art. 17
 (Conferme di contributi per impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della legge regionale 8/2003 , del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per i lavori di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", è autorizzata a convertire le rate maturate di detto contributo, in deroga alle prescrizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 8/2003 vigente al momento della concessione, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi di "Riqualificazione e adeguamento Palestra CSI e Spogliatoio".
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell' articolo 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.
8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data del 31 dicembre 2019, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
10. Per le finalità di cui al comma 9 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio o di ultimazione dei lavori.
11. Ai sensi del comma 10 il Servizio competente in materia impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002 , il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017
2Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017
3Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 25/2018
4Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018
5Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.