LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/2016
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
340.01 - Sport

Art. 16
 (Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci)
1. Al fine di ricollegare alla Regione il prestigio e i connessi vantaggi derivanti dall'ospitare un patrimonio dichiarato di interesse storico particolarmente importante per lo studio della moda e di tutte le forme d'arte a essa collegate, l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, è autorizzata a ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passariano di Codroipo la sede della Fondazione Roberto Capucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'Archivio storico della Fondazione contenente abiti, abiti-scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, per il tramite di ERPAC, è altresì autorizzata a organizzare in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci attività espositive, formative e didattiche correlate alla collezione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.
3. I rapporti fra la Fondazione Roberto Capucci e l'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da una convenzione stipulata fra la Fondazione stessa ed ERPAC, con la quale sono indicate le attività che ERPAC metterà a disposizione della Fondazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto, la copertura assicurativa e la digitalizzazione dei beni appartenenti all'archivio. La convenzione fissa altresì la durata minima della permanenza dell'archivio presso Villa Manin, individuandone la precisa consistenza.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fanno carico al bilancio annuale di ERPAC.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017