LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere c) e g) relativamente alle spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 23
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27/1966 .
2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 15 continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 , relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).
3. Sino all'istituzione dell'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici di cui all'articolo 14, gli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono designati congiuntamente dalla Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, dalla Società Speleologica Italiana del Friuli Venezia Giulia e dal Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia.
Art. 24
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti dell'Unione europea contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 25
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");
c)
la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: " Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia ");

d)
la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente " Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia ");

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);
f) i commi 17, 18 e 19 dell' articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 3;
2.
Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 15.