1.
Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) articolo 4, comma 2, lettere a), c) e d): da 200 euro a 2.500 euro per ogni geosito interessato;
b) articolo 4, comma 2, lettera b): da 500 euro a 5.000 euro per l'alterazione del regime idrico;
c) articolo 10, comma 2, lettera a): da 100 euro a 1.500 euro per ogni metro cubo di grotta interessata;
d) articolo 10, comma 2, lettere c) e d): da 500 euro a 5.000 euro per alterazioni ambientali permanenti, per alterazioni del regime idrico carsico e da 50 euro a 500 euro per tracciamenti non previamente comunicati;
e) articolo 10, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro per l'asportazione di concrezioni;
f) articolo 10, comma 5, e articolo 11, comma 6: da 50 euro a 500 euro nel caso di omissione delle comunicazioni previste;
g) articolo 11, comma 3: da 100 euro a 1.500 euro nel caso di fruizione delle grotte di notevole interesse pubblico in assenza dell'autorizzazione prevista o in difformità dalla medesima;
h) articolo 11, comma 7: da 500 euro a 2.500 euro nel caso di apertura di una nuova grotta turistica in assenza dell'autorizzazione prevista o di fruizione in difformità dalla medesima.
2.
Chiunque esegua lavori, opere o manufatti o in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno al patrimonio geologico e speleologico di cui alla presente legge è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi, ove possibile, secondo le modalità tecniche approvate dalla struttura regionale competente in materia. Ferme restando le previsioni di cui all'
articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 152/2006
, in caso di inosservanza alle modalità approvate la struttura regionale competente per materia provvede direttamente a spese del trasgressore.
4.
Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in conformità ai principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), e della
legge regionale 1/1984
.