PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 18
(Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza e valorizzazione della geodiversità, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), o mediante la stipula di convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale, a:
a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi, dei geoparchi regionali e della geodiversità;
b) promuovere la fruizione turistica dei geositi, dei geoparchi regionali e della geodiversità;
c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della geodiversità, alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico e alla geodiversità;
g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.
2 bis.
Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della
legge regionale 7/2000
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Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 25, lettera c), L. R. 7/2024
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 25, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 4, comma 25, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 25, lettera d), numero 3), L. R. 7/2024
8Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 4, comma 25, lettera d), numero 4), L. R. 7/2024
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 8/2024
Art. 19
(Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all’elenco di cui all’articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:
a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;
b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;
c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la struttura regionale competente in materia di geologia emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a definire, ai sensi dell’
articolo 30, comma 2, della legge regionale 7/2000, gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità degli incentivi.
3 ter.
I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della
legge regionale 7/2000
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3 quater. I contributi concessi ai sensi del comma 3 bis, qualora motivatamente richiesto, sono erogati in via anticipata fino al 70 per cento, in unica soluzione, all'atto della concessione del contributo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 49, L. R. 12/2025
7Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 13/2025
Art. 19 bis
(Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo)
1. Nell'ambito degli eventi celebrativi correlati alla ricorrenza annuale "Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo" fissata il 13 settembre, è istituito l'evento annuale denominato "Grotte aperte". Per tale evento i soggetti pubblici e privati, gestori delle grotte turistiche di cui all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), sono autorizzati a emettere biglietti di ingresso gratuiti, dando preventiva comunicazione dell'adesione all'evento alla struttura regionale competente in materia di geologia, e a richiedere alla Regione il contributo a ristoro dei biglietti medesimi.
2. Con decreto del Direttore competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, sono stabilite le date dell'evento "Grotte aperte" sino a un massimo di complessive due giornate annue. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è determinato sulla base del numero dei biglietti di ingresso gratuiti emessi, distinti per tipologia tariffaria, in misura proporzionale alle risorse disponibili.
3. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata con le modalità approvate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, e presentata dall'1 al 31 ottobre alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente a mezzo PEC. Il contributo è concesso ed erogato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 149, comma 1, L. R. 5/2026