LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 8
 (Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)
1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di ricarica della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle acque (PRTA) di cui all' articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui all' articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2. La Regione può promuovere interventi per accordi e collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale di aree vaste carsiche.
3. Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi non è consentita la realizzazione di:
a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;
b) discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.