LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 6
 (Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)
1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’UNESCO Global Geoparks (UGG), sono disciplinati i criteri inerenti:
a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'articolo 3;
b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);
d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019