LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 4
 (Disposizioni per la tutela dei geositi)
1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:
a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;
b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
d) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.
3. Nei geositi non è consentito:
a) realizzare nuove cave;
b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;
c) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).
4. L'autorità competente può autorizzare, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e di cui al comma 3, per la realizzazione di interventi di interesse collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di geologia il progetto dell'intervento corredato di una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.
5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019