LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 16
 (Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)
1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.
2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 , del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 , del Piano regionale delle attività estrattive di cui all' articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019