LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

CAPO V
 INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO
Art. 16
 (Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)
1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.
2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 , del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 , del Piano regionale delle attività estrattive di cui all' articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
Art. 17
 (Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)
1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell’impatto sul geosito.
2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.
3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione illustrativa dell’impatto sul sito ipogeo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2019