INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO
Art. 16
(Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)
1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
Art. 17
(Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)
1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell’impatto sul geosito.
2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.
3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione illustrativa dell’impatto sul sito ipogeo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2019