LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 18
 (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), o mediante la stipula di convenzioni con PromoTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale, a:
a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;
b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi regionali;
c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;
g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.
2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023