Art. 14
(Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici)
1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.
2.
Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica.
b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.
3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.
Note:
1Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.