LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO IV
 VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 27
 (Valorizzazione dell'area di cava)
1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.
2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.
3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.
4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 28
 (Sospensione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;
d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;
e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa;
f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.
4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 142, comma 1, L. R. 6/2021
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 102, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 29
 (Decadenza dall'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;
b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);
c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);
d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall’articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;
f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;
h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all’80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;
i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996 , accertata per tre volte di seguito;
j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;
k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;
m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.
2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 30
 (Revoca dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;
b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.
2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:
a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;
b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.