LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO II
 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA
Art. 10
 (Disposizioni generali)
1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;
b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
c) per l’ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.
3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:
a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
f) distanza da aree boscate;
g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
h) sostenibilità della viabilità limitrofa.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.
7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018
6Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Parole sostituite al comma 6 da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 11
 (Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)
1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.
2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.
3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018
Art. 12
 (Attività di ricerca)
1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all’attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1 bis, ai fini dell’istruttoria nell’ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.
6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.
7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:
a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;
b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.
(1)
8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.
9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.
15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 135, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 13
 (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
1. La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata:
a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);
b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.
1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:
a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9/2007 ;
c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004 .
(5)
1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .
2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Comma 1 ter aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7Comma 2 sostituito da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 14
 (Procedimento autorizzatorio)
1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 , ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.
2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .
3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 2 sostituito da art. 137, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Comma 4 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5Comma 5 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
6Comma 6 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione)
1. Il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l’esecuzione del progetto dell’attività estrattiva.
1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.
2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:
a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
4. L’autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest’ultimo. L’attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell’autorizzazione. Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell’area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell’attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 2 da art. 138, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 100, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 16
 (Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell’autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi e la presentazione dell’istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell’attività estrattiva.
5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;
b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;
c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;
d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.
(4)
5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
7. Nell’ambito dell’istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall’area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.
9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.
10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Comma 5 bis sostituito da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6Parole aggiunte al comma 7 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 17
 (Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;
b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;
c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;
d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.
(2)
2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021