LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 6
 (Provvedimenti di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:
a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;
b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.
2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.
4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:
a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell’attività estrattiva;
b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;
c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;
d) i contenuti dello stato di fatto.
(1)
6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018