LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 37
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:
a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;
c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell’attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell’impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1.
c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa.
2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.
3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, a esclusione dell’articolo 18, comma 7.
4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.
5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:
a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;
b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);
c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;
d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;
e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.
9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.
10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.
10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:
a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;
b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all’esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis;
c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all’esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera t), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 5), L. R. 3/2018
6Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1), L. R. 3/2018
7Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1.1), L. R. 3/2018
8Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera t), numero 7), L. R. 3/2018
9Derogata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 3/2018
10Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 12/2018
11Comma 3 interpretato da art. 4, comma 7, L. R. 20/2018
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14Parole aggiunte alla lettera b) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
15Parole aggiunte alla lettera c) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
16Comma 4 ter aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 6/2021
17Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disposto dall'art. 4, c. 6, L.R. 15/2023.