LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 35
 (Applicazione delle sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984 , il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali.
2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.
4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:
a) al pagamento delle sanzioni amministrative o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate;
b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;
c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.
c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.
4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera s), L. R. 3/2018
2Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 8/2022